Art. 27 · Calcolo della biomassa supplementare per le misure di aumento della resa

Art. 27

Calcolo della biomassa supplementare per le misure di aumento della resa

In vigore dal 14 giu 2022
Calcolo della biomassa supplementare per le misure di aumento della resa 1.   La «biomassa supplementare» che può ottenere la certificazione del basso rischio ILUC corrisponde alla quantità supplementare di materie prime rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese, prodotta in una zona chiaramente delimitata e direttamente derivante dall’applicazione di una misura di addizionalità. 2.   Il valore di riferimento dinamico delle rese è calcolato definendo un punto di partenza, sulla base delle rese storiche dell’appezzamento delimitato, e una linea tendenziale basata sulle tendenze complessive delle rese delle materie prime, determinate in base ai principi definiti nell’allegato VIII. 3.   Le rese effettive di un appezzamento delimitato dopo l’attuazione della misura di addizionalità sono confrontate con lo scenario di riferimento di cui al paragrafo 2. La differenza tra le rese effettive e il valore di riferimento dinamico delle rese è costituita dalle materie prime che possono essere dichiarate a basso rischio ILUC
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