Art. 26 · Produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati

Art. 26

Produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati

In vigore dal 14 giu 2022
Produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati 1.   Per conformarsi ai requisiti per la produzione su terreni inutilizzati o abbandonati ai sensi dell’, punti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/807, gli operatori economici forniscono prove del fatto che, per un periodo consecutivo di almeno cinque anni prima dell’inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, le zone in questione non sono utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo. 2.   Affinché un terreno possa essere considerato abbandonato, l’operatore economico fornisce prove aggiuntive del fatto che prima del periodo consecutivo di cui al paragrafo 1 l’area in questione era utilizzata per la coltivazione di colture alimentari o foraggere. Le prove dimostrano anche che la produzione è cessata per motivi biofisici o socioeconomici. Tra i cambiamenti biofisici che hanno effetti negativi sulla coltivazione di colture alimentari e foraggere figurano, tra gli altri, gli eventi seguenti: a) aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi quali siccità, tempeste o alluvioni; b) variazioni nell’andamento stagionale delle temperature che si ripercuotono sulla fenologia delle piante; c) aumento dei parassiti e delle malattie; d) danni ai sistemi di irrigazione; e) danni al suolo, quali l’eccessiva salinizzazione, il depauperamento delle sostanze organiche e l’erosione, che li rendono «pesantemente degradati». 3.   Tra i fattori socioeconomici che incidono negativamente sulla redditività economica della produzione e conducono all’abbandono dei terreni figurano, tra gli altri, gli eventi seguenti: a) variazioni dei prezzi di mercato (per esempio aumento del costo dei fattori di produzione e/o del costo del lavoro, o calo dei prezzi raggiunti dalle colture finite); b) carenza di manodopera (per esempio a causa delle migrazioni); c) malfunzionamento della catena di approvvigionamento (per esempio chiusura di un mercato locale o di un collegamento di trasporto); d) controversie in materia di proprietà (ad esempio nel contesto della successione ereditaria); e) instabilità politica (ad esempio confisca o nazionalizzazione dei terreni). 4.   Le domande di una certificazione che attesti che una materia prima è stata prodotta su terreni pesantemente degradati ai sensi dell’allegato V, parte C, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001, sono accompagnate dai seguenti risultati delle analisi del suolo: a) in caso di salinizzazione, i risultati delle analisi sulla conducibilità elettrica del terreno effettuate da un agronomo abilitato con il metodo della pasta satura; b) in caso di scarso tenore di materia organica nel suolo, il risultato dell’analisi di un numero adeguato di campioni di suolo dell’appezzamento delimitato, determinato da un agronomo abilitato, con il metodo della combustione a secco; c) in caso di grave erosione, un agronomo abilitato ha stabilito, con prove fotografiche, che almeno il 25 % dell’appezzamento delimitato è stato eroso. 5.   Una zona delimitata, se è considerata un terreno inutilizzato supera un test di addizionalità stabilito nell’allegato VIII, punto 4 per poter ricevere la certificazione del basso rischio ILUC. Le zone delimitate considerate terreni abbandonati o pesantemente degradati non sono tenute a superare il test di addizionalità per poter ricevere la certificazione del basso rischio ILUC. Nel caso della produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o degradati, il valore di riferimento dinamico delle rese si considera pari a zero senza alcuna curva di tendenza.
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