Art. 24 · Requisiti specifici per la certificazione del basso rischio ILUC

Art. 24

Requisiti specifici per la certificazione del basso rischio ILUC

In vigore dal 14 giu 2022
Requisiti specifici per la certificazione del basso rischio ILUC 1.   I sistemi volontari impongono agli operatori economici che ambiscono a una certificazione del basso rischio ILUC di presentare domanda a un organismo di certificazione competente a rilasciare detta certificazione. Dopo che la domanda è stata accettata, l’operatore economico presenta un piano di gestione in cui sono riportate le informazioni minime di cui all’allegato VIII. Nei casi in cui si applicano più misure di addizionalità, tutte sono documentate nel piano di gestione. 2.   L’organismo di certificazione effettua un controllo di riferimento in loco per verificare il contenuto del piano di gestione e determinare e documentare il valore di riferimento dinamico delle rese. 3.   Nel quadro del controllo di riferimento l’organismo di certificazione valuta se si prevede che le misure di addizionalità conducano a un aumento delle rese ai sensi dell’, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2019/807 e se sono rispettati i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (UE) 2018/2001. 4.   Gli esecutori del controllo di riferimento a nome dell’organismo di certificazione riportano nella relazione di controllo eventuali problemi di sostenibilità derivanti dall’attuazione delle misure di addizionalità e che potrebbero costituire una violazione del quadro giuridico nazionale o regionale o non rispettare specifiche condizioni stabilite a livello locale. Gli eventuali problemi di sostenibilità sono menzionati nei controlli annuali. 5.   I sistemi volontari rilasciano certificati di basso rischio ILUC nel rispetto dei requisiti relativi al contenuto minimo stabiliti nell’allegato VIII, punto 4, e pubblicano una lista dei certificati sul loro sito. 6.   Per le domande che prevedono l’applicazione di misure di addizionalità dopo il rilascio della certificazione, il controllo di riferimento, i risultati del test di addizionalità e il valore di riferimento dinamico delle rese hanno una validità di 10 anni. Per quanto riguarda le colture perenni, l’operatore economico può decidere di rinviare fino a due anni l’inizio del periodo di validità di 10 anni per le misure di addizionalità operative o fino a cinque anni per il reimpianto. 7.   Se le misure di addizionalità sono già state applicate prima del rilascio della certificazione, il controllo di riferimento, i risultati del test di addizionalità e il valore di riferimento dinamico delle rese sono validi per 10 anni a decorrere dall’anno di inizio dell’attuazione della misura di addizionalità. In tal caso lo scenario di riferimento può essere accettato per misure di addizionalità adottate non più di 10 anni prima, purché vi siano dati e prove documentali sufficienti che forniscano lo stesso livello di garanzie di una situazione in cui il controllo di riferimento è stato effettuato prima dell’attuazione delle misure di addizionalità. 8.   Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il rilascio della certificazione del basso rischio ILUC è idonea a una dichiarazione del basso rischio ILUC. La quantità effettiva di biomassa supplementare annuale dichiarata dall’operatore economico è oggetto di controlli annuali. 9.   L’attuazione del piano di gestione è soggetta a controlli annuali intesi a verificare la corretta attuazione del contenuto del piano e l’esattezza delle quantità di biomassa supplementare prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di basso rischio ILUC rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese. 10.   Un operatore economico può applicare più misure di addizionalità nel corso degli anni. Se due o più misure di addizionalità sono applicate insieme nello stesso anno o sullo stesso appezzamento delimitato, la biomassa supplementare prodotta grazie ad esse è valutata rispetto allo stesso valore di riferimento dinamico delle rese. La biomassa supplementare può essere certificata a basso rischio ILUC nella stessa certificazione. 11.   Se due o più misure di addizionalità sono applicate in momenti diversi sullo stesso appezzamento delimitato, l’operatore economico può scegliere una delle seguenti opzioni: a) aggiornare il valore di riferimento dinamico delle rese e il test di addizionalità per creare un nuovo scenario di riferimento valido per altri 10 anni; b) mantenere i 10 anni di validità originari per il valore di riferimento dinamico delle rese e il test di addizionalità dopo l’anno di certificazione iniziale.
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