Art. 20 · Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi

Art. 20

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi

In vigore dal 14 giu 2022
Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi 1.   I sistemi volontari impongono agli operatori economici di applicare la metodologia di cui all’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001 nel calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. 2.   Ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui al paragrafo 1 si applicano le norme specifiche seguenti: a) se per calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei materiali in ingresso sono utilizzati valori standard dei fattori di emissione, si applicano quelli definiti all’allegato IX; b) per calcolare le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime si applica la metodologia di cui all’allegato VII; c) per calcolare la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola (esca) si applica la metodologia di cui all’allegato V. 3.   Gli Stati membri dell’UE possono presentare alla Commissione nuovi valori dei fattori di emissione del loro mix energetico per aggiornare i rispettivi fattori di emissione dell’allegato IX. Dopo averli valutati, la Commissione può accettare i valori aggiornati oppure fornire agli Stati membri interessati una giustificazione dei motivi del rifiuto. I valori aggiornati accettati saranno pubblicati nel sito web EUROPA della Commissione, alla sezione dedicata ai sistemi volontari e alla certificazione. 4.   La riduzione delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del CO2 (eccs) può essere presa in considerazione solo in presenza di prove valide che attestino che il CO2 è stato effettivamente catturato e stoccato in modo sicuro conformemente alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (5). Se il CO2 è stoccato in formazioni geologiche, i sistemi volontari verificano le prove fornite sull’integrità del sito di stoccaggio e sul volume del CO2 stoccato. Se il trasporto o lo stoccaggio geologico è effettuato da terzi, è possibile utilizzare come prove relative allo stoccaggio i contratti con i terzi e le fatture emesse da questi.
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