Art. 19
Attuazione del sistema di equilibrio di massa
In vigore dal 14 giu 2022
Attuazione del sistema di equilibrio di massa
1. A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari obbligano gli operatori economici che vi partecipano a utilizzare un sistema di equilibrio di massa che consenta la miscela di materie prime o combustibili con caratteristiche diverse di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
2. Nell’attuazione del sistema di equilibrio di massa i sistemi volontari applicano le norme seguenti:
a)
le materie prime o i combustibili sono considerati parte di una miscela se mescolati in un container, in un impianto logistico o di trattamento o in un’infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
b)
le materie prime diverse sono considerate parte di una miscela se appartengono allo stesso gruppo di prodotti, tranne quando la materia prima è miscelata a fini di ulteriore trattamento;
c)
le materie prime o i combustibili sono considerati parte di una miscela solo se sono mescolati fisicamente, a meno che non siano fisicamente identici o appartengano allo stesso gruppo di prodotti. Se sono fisicamente identici o appartengono allo stesso gruppo di prodotti devono essere immagazzinati nella stessa infrastruttura interconnessa, nello stesso impianto logistico o di trattamento, o nella stessa infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
d)
i combustibili introdotti in un impianto logistico o in un’infrastruttura di trasmissione e distribuzione, come la rete del gas o una rete di condotte per i combustibili liquidi, immagazzinati in terminali GNL o in altri impianti di stoccaggio sono considerati parte di una miscela ai sensi della lettera c) solo se l’infrastruttura è interconnessa;
e)
gli operatori economici sono tenuti a utilizzare sistemi di equilibrio di massa distinti per le materie prime e i combustibili che non possono essere considerati parte di una miscela. Non è consentito il trasferimento tra diversi sistemi di equilibrio di massa di informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle dimensioni. Ai sensi delle lettere da a) a c), le materie prime contenute negli impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono considerate parte di una miscela. Pertanto tali impianti non sono tenuti a rispettare l’obbligo di utilizzare sistemi di equilibrio di massa distinti, e possono utilizzarne uno;
f)
il sistema di equilibrio di massa contiene informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra e le quantità di materie prime e combustibili, tra cui informazioni sulle quantità di materie prime e combustibili per i quali non sono state determinate caratteristiche di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra;
g)
se una partita di materie prime o combustibili è consegnata a un operatore economico che non aderisce a un sistema volontario o nazionale, la consegna è conteggiata nel sistema di equilibrio di massa prelevando una quantità equivalente di materie prime o combustibili. Vi è corrispondenza tra il tipo di combustibile da prelevare e le caratteristiche fisiche della materia prima o del combustibile consegnato;
h)
se una partita di combustibile è usata per rispettare un obbligo imposto a un fornitore da uno Stato membro si considera prelevata dalla miscela del sistema di equilibrio di massa;
i)
se i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono miscelati con combustibili fossili, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attribuite alla miscela corrispondono alla quota effettiva di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa contenuti nella miscela. Per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, gli Stati membri possono effettuare ulteriori controlli sulla veridicità di tali informazioni a norma dell’;
j)
le caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una partita di materie prime o combustibili sono considerate come un insieme. Se le partite sono prelevate da una miscela può essere loro attribuito un qualsiasi insieme di caratteristiche di sostenibilità, purché gli insiemi di caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non siano separati e l’equilibrio di massa sia raggiunto in un periodo di tempo adeguato;
k)
se opportuno per motivi di trasparenza, il sistema di equilibrio di massa comprende informazioni sull’eventuale sostegno erogato per la produzione del combustibile o del relativo precursore e, se erogato, sul tipo di sostegno;
l)
l’arco temporale adeguato per raggiungere l’equilibrio di massa è di 12 mesi per i produttori di biomassa agricola e biomassa forestale e i primi punti di raccolta che si approvvigionano esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di tre mesi per tutti gli altri operatori economici. L’inizio e la fine di tale arco temporale sono allineati all’anno civile o, se del caso, ai quattro trimestri dell’anno civile. In alternativa gli operatori economici possono utilizzare anche l’esercizio contabile o un altro punto di partenza, purché indichino chiaramente la scelta e la applichino con coerenza. Al termine del periodo di equilibrio di massa, i dati sulla sostenibilità riportati dovrebbero corrispondere alle scorte reali presenti nel container, nell’impianto logistico o di trattamento o nell’infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
m)
conformemente all’allegato I, i sistemi volontari specificano l’insieme minimo di caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere trasferite lungo la catena di approvvigionamento e le altre informazioni necessarie per il tracciamento delle partite. Le caratteristiche di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili liquidi o gassosi introdotti in un’infrastruttura interconnessa e soggetti allo stesso sistema di equilibrio di massa sono attribuite alle partite in ingresso e in uscita. I sistemi volontari si accertano che gli operatori economici inseriscano correttamente tutte le informazioni pertinenti nella banca dati dell’Unione.
Storico versioni
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