Art. 12 · Controlli di gruppo

Art. 12

Controlli di gruppo

In vigore dal 14 giu 2022
Controlli di gruppo 1.   I sistemi volontari possono effettuare controlli di gruppo solo nei casi seguenti: a) per i produttori di materie prime, in particolare i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative e i raccoglitori di rifiuti; b) per la conformità ai criteri fissati dal sistema riguardo ai terreni, nei casi in cui le aree interessate sono vicine le une alle altre e hanno caratteristiche simili, quali le condizioni climatiche o del suolo; c) per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nei casi in cui le unità hanno sistemi di produzione e tipi di colture simili. Gli operatori economici soggetti a un controllo di gruppo nominano un responsabile del gruppo. Tale ruolo può essere svolto anche da primi punti di raccolta, organizzazioni di produttori o cooperative che rappresentano gli operatori economici sottoposti a un controllo di gruppo. 2.   È possibile effettuare verifiche mediante controlli di gruppo su tutte le unità interessate sulla base di un campione. I sistemi volontari definiscono orientamenti sul metodo da adottare nei controlli di gruppo, che riguardino almeno gli elementi seguenti: a) il ruolo del responsabile del gruppo, con dettagli relativi al sistema di gestione interno e alle procedure interne per le ispezioni di gruppo; b) la definizione delle dimensioni del campione. 3.   Un campione costituito da un numero di membri pari alla radice quadrata del totale è sottoposto a un controllo individuale almeno una volta all’anno. Il numero aumenta in presenza di un livello di rischio più elevato. I sistemi volontari fissano criteri per determinare il livello generale di rischio nelle diverse zone e le conseguenze che ha sul metodo di controllo. Il campione è rappresentativo dell’intero gruppo ed è determinato combinando selezione in base al rischio e selezione casuale. La selezione casuale riguarda almeno il 25 % del campione. Il produttore di materie prime selezionato per il controllo varia ogni anno. 4.   I controlli di gruppo sono effettuati in loco, a meno che non si ritenga che i controlli documentali possano offrire lo stesso livello di affidabilità. I sistemi volontari definiscono gli elementi di prova necessari affinché siano consentiti i controlli documentali. Le autodichiarazioni degli operatori economici non sono considerate elementi di prova sufficienti. Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controlli in loco. 5.   Le non conformità critiche o gravi dei singoli membri del gruppo riscontrate durante un controllo sono affrontate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), secondo i casi. Se nell’intero campione iniziale del gruppo è individuata una non conformità critica o grave, sarà controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformità sistematica della maggioranza dei membri del gruppo nell’intero campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l’intero gruppo.
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