Art. 3 · Rappresentatività dei prezzi verificabili per i fattori di rischio

Art. 3

Rappresentatività dei prezzi verificabili per i fattori di rischio

In vigore dal 14 giu 2022
Rappresentatività dei prezzi verificabili per i fattori di rischio 1.   Un prezzo verificabile è considerato rappresentativo di un fattore di rischio a decorrere dalla data di osservazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) esiste una stretta relazione tra il fattore di rischio e il prezzo verificabile; b) l’ente ha specificato una metodologia concettualmente solida per estrarre il valore del fattore di rischio dal valore del prezzo verificabile. Ai fini della lettera b), i dati o i fattori di rischio utilizzati nella metodologia diversi dal prezzo verificabile si basano su dati oggettivi. 2.   Qualsiasi prezzo verificabile può essere considerato come osservazione ai fini dell’ per tutti i fattori di rischio dei quali è rappresentativo a norma del paragrafo 1. 3.   Quando un ente utilizza un fattore del rischio di credito o azionario sistematico per riflettere i movimenti a livello di mercato per determinati attributi di un insieme di emittenti, compreso il paese, la regione o il settore di tali emittenti, i prezzi verificabili degli indici di mercato o degli strumenti di singoli emittenti sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio sistematico solo se condividono gli stessi attributi di tale fattore di rischio sistematico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2060:oj#art-3