Art. 2 · Prezzi verificabili

Art. 2

Prezzi verificabili

In vigore dal 14 giu 2022
Prezzi verificabili 1.   Un prezzo è considerato verificabile se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il prezzo è ottenuto da un’operazione in cui l’ente era una delle parti e che è stata conclusa alle normali condizioni di mercato; b) il prezzo è ottenuto da un’operazione conclusa da terzi alle normali condizioni di mercato e che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 5; c) il prezzo è ottenuto dalle quotazioni effettive competitive in buona fede di denaro e lettera fornite dall’ente stesso o da terzi alle normali condizioni di mercato, i valori ai quali l’ente o i terzi si sono impegnati a eseguire un’operazione secondo la prassi commerciale e che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 5. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un prezzo non è considerato verificabile se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il prezzo è ottenuto da un’operazione o da quotazioni di denaro e lettera tra due soggetti dello stesso gruppo; b) il prezzo è ottenuto da un’operazione o da quotazioni di denaro e lettera di un volume trascurabile rispetto al volume abituale delle operazioni o delle quotazioni che rispecchiano le attuali condizioni di mercato; c) il prezzo è ottenuto da quotazioni con uno scarto denaro/lettera che si discosta in modo sostanziale dagli scarti denaro/lettera che rispecchiano le attuali condizioni di mercato; d) il prezzo è ottenuto da un’operazione effettuata al solo scopo di individuare un numero sufficiente di prezzi verificabili che soddisfino i criteri di cui all’ del presente regolamento; e) il prezzo è ottenuto da quotazioni irrevocabili al solo scopo di individuare un numero sufficiente di prezzi verificabili che soddisfino i criteri di cui all’ del presente regolamento. 3.   La data di osservazione di un prezzo verificabile è identica alla data di esecuzione dell’operazione o alla data in cui è stato assunto un impegno irrevocabile per le quotazioni di denaro e lettera. Le date di osservazione dei prezzi verificabili sono registrate sulla base di un unico fuso orario coerente in tutte le fonti di dati. 4.   Ai fini del presente articolo, per fornitore esterno si intende un’impresa che fornisce agli enti dati sulle operazioni o quotazioni ai fini dell’ del presente regolamento, compresi i fornitori di servizi di comunicazione dati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 36 bis, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i sistemi multilaterali quali definiti all’, paragrafo 1, punto 19, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 5.   Un’operazione o le quotazioni di denaro e lettera sono utilizzate ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’operazione o le quotazioni sono state trattate o raccolte mediante un fornitore esterno; b) il fornitore esterno o l’ente ha accettato di fornire all’autorità competente dell’ente, su richiesta, la prova dell’operazione o delle quotazioni e la prova della verificabilità del prezzo ottenuto da tale operazione o da tali quotazioni; c) il fornitore esterno ha comunicato all’ente la data in cui l’operazione o le quotazioni sono state osservate e una serie minima di informazioni sull’operazione o sulle quotazioni per consentire all’ente di associare il prezzo verificabile ai fattori di rischio dei quali tale prezzo ottenuto dall’operazione o dalle quotazioni è rappresentativo a norma dell’ del presente regolamento; d) l’ente ha verificato che il fornitore esterno sia sottoposto, almeno una volta all’anno, a un audit indipendente da parte di un’impresa terza, ai sensi dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda la validità delle informazioni sui prezzi, della governance e dei processi, e abbia accesso ai risultati e alle relazioni di audit, per poter comunicare alla sua autorità competente, se richiesto, tali risultati e relazioni. 6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera d), l’audit indipendente valuta tutti gli elementi seguenti: a) se il fornitore esterno dispone delle informazioni necessarie per accertare che il prezzo sia verificabile e per associare il prezzo verificabile ai fattori di rischio dei quali tale prezzo è rappresentativo a norma dell’ del presente regolamento; b) se il fornitore esterno è in grado di dimostrare l’integrità delle informazioni di cui alla lettera a); c) se il fornitore esterno dispone di processi interni e di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato per la gestione delle informazioni di cui alla lettera a); d) se, nel caso in cui un fornitore esterno non fornisca all’ente le informazioni necessarie per accertare la verificabilità del prezzo, il fornitore esterno è contrattualmente obbligato ad accertare la verificabilità del prezzo. 7.   Qualora un fornitore esterno non fornisca all’ente le informazioni necessarie per accertare la verificabilità del prezzo, l’ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il fornitore esterno è contrattualmente obbligato ad accertare la verificabilità del prezzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2060:oj#art-2