Art. 1 · Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo

Art. 1

Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo

In vigore dal 14 giu 2022
Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo 1.   I fattori di rischio delle posizioni di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo sono considerati modellizzabili se è soddisfatto uno dei criteri seguenti: a) nell’arco di un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) l’ente ha individuato per tale fattore di rischio l’esistenza di almeno 24 prezzi verificabili a norma dell’ del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio conformemente all’ del presente regolamento; ii) non vi è stato un periodo pari o superiore a 90 giorni durante il quale vi erano meno di quattro dei prezzi verificabili di cui al punto i); b) nell’arco del periodo di osservazione di 12 mesi di cui alla lettera a), l’ente ha individuato per tale fattore di rischio l’esistenza di almeno 100 prezzi verificabili a norma dell’ del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio conformemente all’ del presente regolamento. 2.   Un ente può sostituire il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1 con un periodo di 12 mesi che termina non prima di un mese prima della precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 («periodo traslato»), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’ente applica il periodo traslato in modo coerente per tutti i fattori di rischio dello stesso tipo del fattore di rischio interessato; b) l’ente applica il periodo traslato in modo coerente nel tempo; c) l’ente fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata dell’applicazione del periodo traslato.
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