Art. 4
Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di ente
In vigore dal 14 giu 2022
Elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di ente
1. Ai fini dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo di valutazione alla chiusura, senza tenere conto di eventuali diritti e commissioni.
2. Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, gli enti riflettono le variazioni del valore del portafoglio dovute al passare del tempo con le stesse modalità con cui riflettono tali variazioni nel calcolo:
a)
della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Nel calcolare le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, calcolati su base giornaliera e inclusi nel modello di misurazione del rischio dell’ente, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti:
a)
aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente;
b)
aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
aggiustamenti della valutazione supplementari dedotti dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Gli enti calcolano le variazioni di valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di uno degli elementi seguenti:
a)
tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
tutte le posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
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