Art. 12
Elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione
In vigore dal 14 giu 2022
Elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione
1. Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base di un raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, nell’ipotesi di posizioni immutate nel portafoglio dell’unità di negoziazione, il valore di tale portafoglio alla chiusura del giorno successivo.
2. Gli enti calcolano le variazioni teoriche del portafoglio dell’unità di negoziazione avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel modello di misurazione del rischio.
3. Le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione comprendono solo le variazioni del valore di tutti i fattori di rischio inclusi nel modello di misurazione del rischio ai quali gli enti applicano gli scenari di shock futuri.
Storico versioni
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