Art. 7 · Identificativo unico dell'operazione

Art. 7

Identificativo unico dell'operazione

In vigore dal 10 giu 2022
Identificativo unico dell'operazione 1.   Le controparti segnalano i derivati con l'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifier, UTI) generato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 5. 2.   Il derivato, segnalato a livello di operazione o di posizione, è identificato con un UTI secondo ISO 23897 nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato. L'UTI è composto dal codice LEI del soggetto che lo ha generato, seguito da un codice contenente fino a 32 caratteri che è unico a livello del soggetto generatore. 3.   Le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue: a) per i derivati compensati diversi dai derivati tra due CCP, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Il partecipante diretto genera un UTI diverso per la sua controparte per l'operazione in cui la CCP non è una controparte; b) per i derivati eseguiti a livello centrale ma non compensati a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante; c) per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), se una delle due controparti è soggetta agli obblighi di segnalazione in un paese terzo, l'UTI è generato secondo le norme della giurisdizione della controparte che è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione per prima. Quando la controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 deve adempiere per prima agli obblighi di segnalazione, il soggetto responsabile della generazione dell'UTI è stabilito come segue: i) per i derivati confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, è la piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma; ii) per tutti gli altri derivati, le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti. Quando l'applicabile normativa del paese terzo prevede lo stesso termine di segnalazione di quello applicabile alla controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012, in conformità dell', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti si accordano sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, se il derivato è stato confermato a livello centrale mediante mezzo elettronico l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma. Se la piattaforma di conferma dell'operazione non è in grado di generare l'UTI nel punto di conferma e le informazioni sul derivato devono essere segnalate a un unico repertorio di dati sulle negoziazioni, tale repertorio di dati è responsabile della generazione dell'UTI. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni a cui sono state segnalate le informazioni relative al derivato non è in grado di generare l'UTI, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri invertiti; d) per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma; e) per tutti i derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue: i) per i derivati conclusi tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie; ii) per i derivati conclusi tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'UTI è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione; iii) per tutti i derivati diversi da quelli di cui ai punti i) e ii), le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti. 4.   La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in modo tempestivo e non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla data di conclusione del derivato. 5.   Nonostante il paragrafo 3, la generazione dell'UTI può essere delegata a un soggetto diverso da quello determinato conformemente al paragrafo 3. Il soggetto che genera l'UTI soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4.
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