Art. 4
Meccanismi di risposta a fine giornata
In vigore dal 10 giu 2022
Meccanismi di risposta a fine giornata
1. Per ogni giorno lavorativo, il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui derivati interessati, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022:
a)
i derivati segnalati nel corso della giornata;
b)
la situazione più recente delle operazioni sui derivati in essere;
c)
le segnalazioni di derivati che sono state rifiutate nel corso della giornata;
d)
lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati che sono oggetto di riconciliazione ai sensi dell', paragrafo 1;
e)
i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione che è stata segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;
f)
i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;
g)
i derivati che sono stati ricevuti in quel giorno con tipo di azione «Nuovo» (New), «Componente di posizione» (Position component), «Modifica» (Modification) o «Correzione» (Correction) e il cui importo nozionale è anomalo per quella classe di derivati.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce tali informazioni al più tardi alle ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le informazioni fornite al paragrafo 1.
Storico versioni
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