Art. 1 · Verifica della completezza e della correttezza dei dati

Art. 1

Verifica della completezza e della correttezza dei dati

In vigore dal 10 giu 2022
Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 è così modificato: 1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Verifica della completezza e della correttezza dei dati La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni: a) le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1858 (*1); b) le procedure per verificare che il modello XML usato per segnalare i derivati al repertorio di dati sulle negoziazioni sia conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/1858; c) le procedure per verificare l'autorizzazione del soggetto che effettua la segnalazione per conto della controparte segnalante conformemente all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1858; d) le procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica dei dati sui derivati segnalati conformemente all', paragrafo 1, lettere da d) a k), del regolamento delegato (UE) 2022/1858; e) le procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati sui derivati segnalati conformemente all', paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2022/1858; f) le procedure per la riconciliazione dei dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1858; g) le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), conformemente all', paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858 e sui risultati del processo di riconciliazione a norma della lettera f), conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858; h) le procedure per l'invio di un riscontro di avvertimento alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a g), del regolamento delegato (UE) 2022/1858; i) le procedure per aggiornare gli identificativi delle persone giuridiche conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2022/1858. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46).»;" 2) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante, da un soggetto responsabile della segnalazione o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione, e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.»; 3) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la conservazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto derivato in un log di segnalazione che indichi la persona o le persone che hanno chiesto l'azione, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni stesso, se applicabile, le ragioni dell'azione, la data e l'ora dell'azione e i dati vecchi e nuovi previsti nell'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1860 (*2) (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68).» " 4) all'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai dati relativi alle informazioni sui contratti derivati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, un log che elenchi i problemi informatici a livello di repertori di dati sulle negoziazioni che incidono sulla qualità dei dati messi a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell'accesso, nonché una copia di eventuali manuali e procedure interne specifici; "; 5) dopo l'articolo 23 bis è inserita l'intestazione del capo 2 seguente: «CAPO 2 ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE »; 6) è inserito l'articolo 23 ter seguente: «Articolo 23 ter Estensione della registrazione La domanda di estensione dell'esistente registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) contiene le informazioni indicate all', ad esclusione del paragrafo 2, lettera k), agli , all'articolo 7, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d), all'articolo 8, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e), all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, all'articolo 16, ad esclusione della lettera c), agli articoli da 17 a 23 bis e all'articolo 23 quater. (*3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;" 7) dopo l'articolo 23 ter è inserita l'intestazione del capo 3 seguente: «CAPO 3 COMMISSIONI E VERIFICA »; 8) è inserito l'articolo 23 quater seguente: «Articolo 23 quater Pagamento delle commissioni La domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni include una prova del pagamento delle applicabili commissioni di registrazione o di estensione della registrazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (*4). (*4)  Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).»;" 9) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione o di estensione della registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.».
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