Art. 4 · Segnalazione delle esposizioni

Art. 4

Segnalazione delle esposizioni

In vigore dal 10 giu 2022
Segnalazione delle esposizioni 1.   I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato. 2.   Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato. 3.   Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento. 4.   Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato. 5.   Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Valutazione del fair value adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (3), senza applicare alcuna rettifica al fair value.
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