Art. 2
Operazioni compensate
In vigore dal 10 giu 2022
Operazioni compensate
1. Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione «Cessazione» e come tipo di evento «Compensazione». I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione».
2. Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione «Nuovo» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all', paragrafo 2, e il tipo di evento «Compensazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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