Art. 6 · Comunicazioni relative alle importazioni

Art. 6

Comunicazioni relative alle importazioni

In vigore dal 10 giu 2022
Comunicazioni relative alle importazioni Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’ effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
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