Art. 6
Comunicazioni relative alle importazioni
In vigore dal 10 giu 2022
Comunicazioni relative alle importazioni
Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’ effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
Storico versioni
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