Art. 3 · Controlli da parte delle autorità competenti

Art. 3

Controlli da parte delle autorità competenti

In vigore dal 10 giu 2022
Controlli da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata controllano la presenza e la completezza del documento di cui al punto 7 dell’allegato. Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell’allegato: a) punti 1) e 2), riguardanti l’indicazione dei corrispondenti marchi; b) punto 3), riguardante le scatole riparate; c) punto 4), riguardante l’assenza di corteccia; d) punto 5), riguardante il tenore di umidità; 2.   In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto di entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.
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