Art. 2
Obbligo di notifica
In vigore dal 10 giu 2022
Obbligo di notifica
1. Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista di una spedizione di cui all’, l’importatore notifica alle autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata la propria intenzione di introdurre la spedizione. Entro lo stesso termine l’importatore trasmette la stessa notifica anche alle autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:
a)
la data dell’introduzione prevista;
b)
un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;
c)
il nome e l’indirizzo dell’importatore;
d)
l’indirizzo del punto di entrata dell’introduzione prevista;
e)
l’indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata.
Storico versioni
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