Art. 6 · Requisiti comuni per i piani di controllo

Art. 6

Requisiti comuni per i piani di controllo

In vigore dal 9 giu 2022
Requisiti comuni per i piani di controllo I piani di controllo di cui all’ contengano inoltre: a) una giustificazione della scelta di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti, compresa una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente; b) nel caso in cui un piano preveda che i controlli ufficiali di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti non siano effettuati annualmente, ma entro un determinato periodo di tempo, una giustificazione di tale decisione; e c) informazioni sull’autorità o sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani.
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