Art. 5 · Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

Art. 5

Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

In vigore dal 9 giu 2022
Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione 1.   Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro. 2.   Il piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione stabilisce: a) l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931; b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato II. 3.   Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.
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