Art. 4 · Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

Art. 4

Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

In vigore dal 9 giu 2022
Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione 1.   Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell’Unione diversi dagli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sulla produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, sugli alimenti introdotti da altri Stati membri, sugli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione e sui prodotti composti, anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi. 2.   Il piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione stabilisce: a) l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931; b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato I. 3.   Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.
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