Art. 8 · Cooperazione con Frontex

Art. 8

Cooperazione con Frontex

In vigore dal 9 giu 2022
Cooperazione con Frontex 1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri un’analisi dei rischi allo scopo di stabilire il programma di valutazione annuale di cui all’ del presente regolamento. L’analisi dei rischi di cui al primo comma comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne, specifici valichi di frontiera e specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) negli Stati membri da valutare l’anno successivo, conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’. 2.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi distinta contenente raccomandazioni relative a valutazioni senza preavviso da effettuarsi l’anno successivo, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’. Le raccomandazioni di cui al primo comma possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne, di almeno 10 specifici valichi di frontiera e di almeno 10 specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE, nonché altre informazioni utili.
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