Art. 4 · Forme di valutazione

Art. 4

Forme di valutazione

In vigore dal 9 giu 2022
Forme di valutazione 1.   Le valutazioni possono assumere una delle seguenti forme: a) prime valutazioni; b) valutazioni periodiche; c) valutazioni senza preavviso; d) valutazioni tematiche. 2.   La Commissione organizza prime valutazioni dopo che uno Stato membro si è dichiarato pronto per essere valutato. 3.   La Commissione può organizzare valutazioni senza preavviso, in particolare: a) per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne; b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, comprese circostanze che costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nell’ambito di tale spazio; c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen, ivi compreso quando ha motivo di ritenere di essere in presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali. 4.   La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori d’intervento o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.
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