Art. 31 · Disposizioni transitorie

Art. 31

Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 giu 2022
Disposizioni transitorie 1.   Il primo programma di valutazione pluriennale e il primo programma di valutazione annuale a norma del presente regolamento sono istituiti entro il 1o dicembre 2022 e hanno inizio il 1o febbraio 2023. Il programma di valutazione pluriennale a norma del presente regolamento tiene conto delle valutazioni già svolte nell’ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 ed è steso in continuità con detto secondo programma pluriennale. 2.   Il questionario standard adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 è utilizzato finché non sia elaborato il questionario standard di cui all’ del presente regolamento. 3.   Per le valutazioni effettuate prima del 1o febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d’azione, sono svolte conformemente al presente regolamento.
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