Art. 3
Responsabilità e dovere di cooperazione
In vigore dal 9 giu 2022
Responsabilità e dovere di cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, con il contributo dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’ secondo i rispettivi mandati.
2. La Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all’elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l’attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il progetto di relazione di valutazione contenente progetti di raccomandazioni. Nell’ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.
Il Consiglio svolge il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen discutendo le relazioni presentate dalla Commissione in conformità dell’, anche sullo stato di attuazione dei piani d’azione, e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. A tal fine, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi del meccanismo di valutazione e di monitoraggio attuato a norma del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce al Consiglio informazioni pertinenti e tempestive in relazione alla programmazione e all’attuazione delle attività di valutazione e di monitoraggio.
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l’efficace attuazione del presente regolamento.
5. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta a sostenere e assistere la Commissione e le squadre nell’esecuzione delle attività di valutazione e di monitoraggio.
Gli Stati membri garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare consentendole di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti richiesti per l’attività di valutazione o di monitoraggio, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni. L’accesso alle pertinenti informazioni classificate è concesso ai membri delle squadre e agli osservatori in possesso di idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un’autorità competente.
6. Spetta alla Commissione provvedere all’organizzazione pratica del viaggio da e verso lo Stato membro visitato, dei rappresentanti della Commissione e degli esperti degli Stati membri partecipanti alle squadre.
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite e dall’esperto tirocinante di cui all’, paragrafo 2.
Spetta allo Stato membro visitato provvedere al necessario trasporto sul posto, fatta eccezione per le visite senza preavviso.
Storico versioni
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