Art. 23
Disposizioni specifiche per le prime valutazioni
In vigore dal 9 giu 2022
Disposizioni specifiche per le prime valutazioni
1. Alla luce dei risultati, la relazione di valutazione a seguito della prima valutazione redatta conformemente all’, paragrafi da 1 a 4, è accompagnata da progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi.
La Commissione presenta al Consiglio una proposta per l’adozione delle raccomandazioni in questione entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione.
2. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Esso può fissare termini per l’attuazione di determinate raccomandazioni.
Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.
3. Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni.
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo.
Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto.
Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame.
4. Qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen, la Commissione organizza una o più nuove visite.
La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’, paragrafi da 1 a 4, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio.
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, la relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione trasmette al Consiglio, per adozione mediante una decisione di esecuzione, la relazione di nuova visita e una proposta di raccomandazioni del Consiglio, se del caso.
5. Quando ritiene che il piano d’azione possa essere chiuso, la Commissione organizza una visita di verifica prima della chiusura del piano d’azione.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito della visita di verifica. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio che il piano d’azione può essere chiuso.
Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione e tenuto conto dell’esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d’azione.
6. Gli Stati membri nei cui confronti è stata adottata una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente sono valutati in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), entro un anno dalla data della piena applicazione dell’acquis di Schengen in tale Stato membro. Il programma di valutazione annuale è aggiornato a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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