Art. 21 · Follow-up e monitoraggio

Art. 21

Follow-up e monitoraggio

In vigore dal 9 giu 2022
Follow-up e monitoraggio 1.   Entro due mesi dall’adozione da parte della Commissione della relazione di valutazione contenente raccomandazioni, a norma dell’, paragrafo 4, o dall’adozione delle raccomandazioni del Consiglio, a norma dell’, paragrafo 5, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione. 2.   La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo. Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La Commissione presenta l’esame del piano d’azione anche al Consiglio. 3.   Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame del piano d’azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro valutato, può richiedere a quest’ultimo di riferire con una frequenza diversa. Qualora lo Stato membro valutato non riferisca periodicamente in merito all’attuazione del piano d’azione, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo del mancato rispetto degli obblighi da parte di tale Stato membro valutato. La Commissione può effettuare visite di verifica per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione. Se ritiene che il piano d’azione sia pienamente attuato, la Commissione informa gli Stati membri della chiusura del piano d’azione.
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