Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «acquis di Schengen»: le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi; 2) «prima valutazione»: una valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall’acquis di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l’acquis di Schengen, o a verificare se uno Stato membro che non partecipa all’acquis di Schengen e che è stato autorizzato dal Consiglio ad applicare parzialmente l’acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis; 3) «valutazione periodica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di valutazione annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen; 4) «valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori d’intervento; 5) «valutazione tematica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione annuale e intesa a fornire un’analisi della legislazione o delle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen o nell’applicazione di sue parti specifiche in più Stati membri; 6) «visita»: una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a svolgere un’attività di valutazione o di monitoraggio; 7) «nuova visita»: una visita supplementare a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen; 8) «visita di verifica»: una visita supplementare, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione; 9) «risultato non conforme»: una valutazione di un risultato secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o la loro attuazione, non sono conformi alle disposizioni giuridicamente vincolanti dell’acquis di Schengen; 10) «grave carenza»: una valutazione generale della situazione attribuita a uno o più risultati non conformi che riguardano l’applicazione efficace dell’acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, rischiano di costituire una violazione dei diritti fondamentali o che hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri ovvero sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne; 11) «squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio; 12) «osservatore»: un esperto designato da un organo, od organismo dell’Unione di cui all’ che partecipa a un’attività di valutazione o di monitoraggio; 13) «esperto tirocinante»: un esperto designato da uno Stato membro o da un rappresentante della Commissione affinché riceva una formazione per diventare valutatore Schengen.
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