Art. 19 · Svolgimento delle visite

Art. 19

Svolgimento delle visite

In vigore dal 9 giu 2022
Svolgimento delle visite 1.   Le squadre intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite. 2.   Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato. Il programma dettagliato di cui al primo comma può comprendere visite e riunioni con autorità e organismi nazionali, nonché organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi che sostengono gli Stati membri nell’attuazione dell’acquis di Schengen. 3.   Per quanto riguarda le visite con preavviso, la Commissione consulta lo Stato membro interessato e gli comunica il calendario e il programma dettagliato almeno sei settimane prima della data prevista della visita. Essa trasmette in anticipo i nomi dei membri della squadra e degli osservatori. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita. 4.   Le visite senza preavviso hanno luogo con notifica preliminare di almeno 24 ore allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato nei casi in cui la Commissione ha fondati motivi per ritenere che vi siano gravi violazioni di diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Anche le visite di verifica possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui uno Stato membro sia stato informato di una visita senza preavviso, la Commissione può consultare lo Stato membro interessato sul calendario e sul programma dettagliato.
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