Art. 17 · Gruppo di esperti degli Stati membri

Art. 17

Gruppo di esperti degli Stati membri

In vigore dal 9 giu 2022
Gruppo di esperti degli Stati membri 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, costituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende settori d’intervento o, se del caso, i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale. 2.   Parallelamente all’elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano uno o più esperti qualificati per settore d’intervento ai fini della partecipazione al gruppo di esperti dell’anno successivo. Ciascuno Stato membro fa sì che almeno un esperto designato per settore d’intervento sia disponibile durante un anno civile. Lo Stato membro può indicare il periodo di sei mesi in cui un esperto designato è disponibile e le preferenze per una particolare valutazione. La Commissione tiene conto di tali preferenze nella misura del possibile. Gli Stati membri non sono tenuti a designare esperti nei settori in cui, per motivi oggettivi, non sono valutati o, in situazioni eccezionali, se la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Qualora invochino tale circostanza, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione eccezionale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al referente nazionale designato per la comunicazione sull’invio di esperti. 3.   In funzione delle valutazioni incluse nel programma di valutazione annuale, la Commissione specifica ulteriormente nell’invito i requisiti professionali per gli esperti da designare. 4.   Gli Stati membri designano gli esperti entro sei settimane dal ricevimento dell’invito di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri garantiscono che gli esperti designati soddisfino le condizioni di cui all’ e i requisiti specifici stabiliti nell’invito a costituire il gruppo di esperti. 6.   Gli esperti che hanno ricevuto una formazione adeguata di cui all’ sono designati, ove possibile, per partecipare al gruppo di esperti costituito per l’anno successivo a quello in cui hanno ricevuto il corso di formazione pertinente. 7.   La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’ a designare i rispettivi osservatori per partecipare al gruppo di esperti. 8.   La Commissione valuta gli esperti designati ed entro una settimana dalla loro designazione conferma la scelta degli esperti del gruppo. Entro un mese dalla costituzione del gruppo di esperti, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla selezione degli esperti per le valutazioni programmate l’anno successivo, tenendo conto della disponibilità e delle preferenze espresse per una determinata valutazione. 9.   Se nessuno degli esperti per i settori d’intervento soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo esperto per il settore d’intervento in questione. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti designati siano disponibili per le valutazioni, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali o a una situazione personale. Qualora invochino una siffatta situazione eccezionale, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione. Se un esperto non è più disponibile per partecipare al gruppo, lo Stato membro interessato designa entro un termine ragionevole un sostituto. 11.   La Commissione tiene aggiornato l’elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.
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