Art. 16
Formazione degli esperti, degli osservatori e degli esperti tirocinanti
In vigore dal 9 giu 2022
Formazione degli esperti, degli osservatori e degli esperti tirocinanti
1. Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con i competenti organi e organismi dell’Unione di cui all’, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.
La Commissione assicura che i corsi di formazione per valutatori Schengen siano organizzati per tutti i pertinenti settori d’intervento e comprendano il corretto funzionamento delle autorità nonché elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione della FRA.
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’, tiene aggiornati i programmi di formazione iniziale e ove necessario dispensa corsi di follow-up e aggiornamento.
2. In casi debitamente giustificati, ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un esperto tirocinante di uno Stato membro o della Commissione.
3. Gli osservatori devono disporre di una formazione adeguata.
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