Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 giu 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo in tal modo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. 2.   Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a: a) verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte; b) verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis. Le valutazioni possono riguardare in particolare i seguenti settori d’intervento: gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, politica in materia di visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.
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