Art. 1
In vigore dal 8 giu 2022
All’articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 11, all’articolo 25, paragrafo 4, all’articolo 26, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 9, all’articolo 42, paragrafo 4, all’articolo 43, paragrafo 5, e all’articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.».
Storico versioni
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