Art. 2
In vigore dal 7 giu 2022
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Storico versioni
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