Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2022
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) l’ septvicies ter è sostituito dal seguente: « septvicies ter 1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV. 2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato XV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.»; 2) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono altresì appropriate misure di confisca dei proventi di tali violazioni.»; 3) l’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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