Art. 9 · Domande per interventi basati sugli animali

Art. 9

Domande per interventi basati sugli animali

In vigore dal 31 mag 2022
Domande per interventi basati sugli animali 1.   Fatto salvo l', le domande per interventi basati sugli animali contengono almeno le informazioni seguenti: a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda; b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto; c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. 2.   Gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati informatizzata ufficiale, che deve essere aggiornata per tutti gli animali a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'ambito del sistema di domanda automatica, tutti gli animali del beneficiario pertinenti ai fini dell'intervento sono considerati inclusi nella richiesta.
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