Art. 8
Domanda geospaziale
In vigore dal 31 mag 2022
Domanda geospaziale
1. La domanda geospaziale si utilizza per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e per le informazioni pertinenti in relazione alla condizionalità, anche in caso di beneficiari soggetti alla condizionalità ma che non chiedono sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici.
2. La domanda geospaziale può essere utilizzata anche per interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Fatto salvo l', la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
l'identificazione univoca delle parcelle agricole e delle unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;
b)
il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro, in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;
c)
la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;
d)
ove rilevante, la coltura presente sulle parcelle agricole;
e)
ove rilevante, se la parcella agricola è soggetta ad agricoltura biologica, in particolare per l'adozione o il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), pertinente per il sostegno concesso per interventi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o per la condizionalità;
f)
ove rilevante, informazioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione al requisito di registrazione dei dati riguardanti i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
g)
l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
h)
per le superfici per le quali si chiede il pagamento specifico per il cotone, la varietà delle sementi di cotone utilizzata e, se del caso, l'identificazione dell'organizzazione interprofessionale di cui il beneficiario è membro;
i)
per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (9), in particolare l', o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite ai beneficiari. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.
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