Art. 6 · Contenuto delle domande di aiuto

Art. 6

Contenuto delle domande di aiuto

In vigore dal 31 mag 2022
Contenuto delle domande di aiuto 1.   Per «domanda di aiuto» si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento. 2.   La domanda di aiuto deve contenere almeno le informazioni seguenti: a) l'identità del beneficiario; b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda; c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda; d) informazioni relative alla condizionalità. Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica. 3.   Gli Stati membri fanno sì che la domanda di aiuto contenga tutte le informazioni indispensabili per estrarre dati pertinenti ai fini della corretta informativa sugli indicatori di output e di risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne gli interventi oggetto della domanda di aiuto.
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