Art. 13
Controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone
In vigore dal 31 mag 2022
Controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone
Gli Stati membri eseguono controlli amministrativi sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone in conformità del presente articolo.
Ove opportuno, allo scopo di verificare l'ammissibilità per un incremento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri svolgono controlli incrociati sulla dichiarazione resa dal beneficiario nella domanda geospaziale di essere membro di una organizzazione interprofessionale riconosciuta e sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione in questione.
Gli Stati membri verificano almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri per l'approvazione delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei loro membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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