Art. 12 · Acquisizione di dati satellitari

Art. 12

Acquisizione di dati satellitari

In vigore dal 31 mag 2022
Acquisizione di dati satellitari 1.   Ai fini dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, ogni Stato membro informa la Commissione anteriormente al 1o novembre dell'anno civile che precede l'anno in cui si svolge la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici in merito alle proprie specifiche relative all'acquisizione di dati satellitari per quanto concerne: a) la popolazione di parcelle per intervento dalla quale sarà selezionato il campione per la valutazione della qualità; b) il calendario per l'acquisizione dei dati satellitari per le condizioni di ammissibilità dell'intervento sulle parcelle selezionate. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono la popolazione di parcelle necessaria per costituire il campione per la valutazione della qualità sulla base delle domande di aiuto dell'anno precedente all'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità. La popolazione di parcelle per la quali sono richiesti i dati satellitari può essere aggiornata nell'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità per le parcelle che, secondo le domande di aiuto dell'anno civile in questione, non sono più pertinenti per un determinato intervento oppure per le parcelle oggetto di interventi per le quali non è stato chiesto l'aiuto nell'anno precedente. 3.   La Commissione conclude l'accordo con lo Stato membro interessato riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), anteriormente al 15 gennaio successivo alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1. 4.   Le autorità competenti o gli organismi che le rappresentano, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d'autore contenute nei contratti con i fornitori. 5.   Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione decide un limite dei dati satellitari da fornire, nell'intento di fare l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili. Inoltre se nel corso dell'anno civile gli Stati membri aggiungono parcelle alla popolazione per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici, la Commissione potrebbe non essere in grado di acquisire tutte le immagini pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1173:oj#art-12