Art. 11 · Dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici

Art. 11

Dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici

In vigore dal 31 mag 2022
Dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono decidere di usare altri dati di valore almeno equivalente se tali dati sono in formato digitale, se possono essere trattati in modo automatico, se sono disponibili sistematicamente per i beneficiari interessati o per categorie di superfici nello Stato membro, se non sono discriminatori e se sono adatti a stabilire l'osservanza di una specifica condizione di ammissibilità o di un obbligo nella superficie soggetta alla condizione pertinente. In tale contesto le fotografie geolocalizzate sono considerate dati di valore almeno equivalente secondo quanto previsto all'articolo 65, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.
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