Art. 10
Sistema di monitoraggio delle superfici
In vigore dal 31 mag 2022
Sistema di monitoraggio delle superfici
1. Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché per tutti gli interventi basati sulle superfici le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.
3. Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Per gestire le condizioni di ammissibilità considerate monitorabili gli Stati membri possono decidere di usare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente come previsto dall'. Tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2025 una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o tramite fotografie geolocalizzate di cui all'. Per far fronte alle condizioni di ammissibilità considerate monitorabili a decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente.
4. Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate tramite fotografie geolocalizzate, gli Stati membri possono decidere di inserirle gradualmente nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri fanno sì che anteriormente al 1o gennaio 2027 almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno quali condizioni di ammissibilità monitorabili tramite fotografie geolocalizzate sono soggette al sistema di monitoraggio delle superfici.
5. Per l'analisi delle condizioni di ammissibilità monitorabili nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono scegliere di combinare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus e/o altri tipi di dati di valore almeno equivalente conformemente ai criteri di cui all' in modo da comprendere la totalità delle domande di aiuto interessate. Gli Stati membri possono altresì decidere di effettuare un'analisi a cascata dei dati dei satelliti Sentinel e/o di altri tipi di dati di valore almeno equivalente al fine di ridurre il numero di casi monitorati in modo non conclusivo. Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate soltanto tramite fotografie geolocalizzate, in assenza di indicazioni inserite dal beneficiario lo Stato membro considera che questa condizione di ammissibilità non è stata rispettata.
6. Gli Stati membri fanno sì che gli ettari che non rispettano le condizioni di ammissibilità pertinenti entro l'ultima data utile per apportare modifiche alle domande di aiuto a norma dell' siano esclusi dalla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
7. Per consentire un'osservazione, un tracciamento e una valutazione affidabili delle attività e pratiche agricole il sistema di monitoraggio delle superfici deve garantire, a livello di parcelle agricole o unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dagli Stati membri, il rilevamento di quanto segue:
a)
presenza di superfici non ammissibili, in particolare per la presenza di strutture permanenti;
b)
uso dei terreni non ammissibile;
c)
cambiamento della categoria di superficie agricola se si tratta di seminativo, coltura permanente o prato permanente.
Gli Stati membri utilizzano, ove rilevante, le informazioni di cui al presente paragrafo per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
8. Gli Stati membri comunicano ai beneficiari le informazioni relative agli ettari per i quali non sono rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti e alla rilevata presenza di superfici non ammissibili, uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola in modo che i beneficiari possano apportare modifiche alle domande di aiuto, conformemente all', oppure fornire prove aggiuntive. Gli Stati membri possono altresì decidere di comunicare ai beneficiari qualsiasi altro risultato provvisorio, ivi compresi i casi monitorati in modo non conclusivo, consentendo ai beneficiari di modificare, ove necessario, le domande conformemente all', paragrafo 1.
9. In deroga al paragrafo 1 e allo scopo di incrementare gradualmente il numero di interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, nel 2023 il sistema deve fornire informazioni almeno su quanto segue:
a)
tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2115;
b)
tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini di interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115.
Storico versioni
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