Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 31 mag 2022
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 con riferimento a quanto segue:
a)
forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
i)
le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
ii)
le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2021/2116;
b)
le caratteristiche di base e le norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 dello stesso regolamento, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici;
c)
la procedura da applicare all'acquisizione di dati satellitari di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116 per raggiungere gli obiettivi assegnati;
d)
il quadro che disciplina l'acquisizione, il miglioramento e l'uso dei dati satellitari nonché le scadenze applicabili; e
e)
un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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