Art. 9
Trasparenza e partecipazione del pubblico
In vigore dal 30 mag 2022
Trasparenza e partecipazione del pubblico
1. Entro il 24 ottobre 2023 lo Stato membro o l’autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all’allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di scambiare buone pratiche e di agevolare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per lo sviluppo del manuale di procedure.
2. Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti della convenzione di Aarhus, della convenzione di Espoo e del diritto dell’Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all’allegato VI, punto 3).
3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’, paragrafo 3, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all’autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI. L’autorità nazionale competente richiede modifiche o approva il modello di partecipazione del pubblico entro tre mesi dalla ricezione del modello, tenendo conto di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.
Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto ne informa l’autorità nazionale competente. In tal caso l’autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche.
4. Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione da parte del promotore del fascicolo di domanda definitivo e completo all’autorità nazionale competente, a norma dell’, paragrafo 7. Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all’allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti, anche, se del caso, in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all’adattamento ai cambiamenti climatici, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell’Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato VI, punto 5). Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.
Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda all’autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.
5. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 4 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.
6. Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai quali siano applicabili l’ della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un’altra autorità interessata desideri farlo.
7. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all’ e soddisfa i requisiti specificati all’allegato VI, punto 6). Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.
I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti al pubblico.
Storico versioni
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