Art. 4 · Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi

Art. 4

Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi

In vigore dal 30 mag 2022
Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi 1.   Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti: a) il progetto è necessario per l’attuazione di almeno un’area e un corridoio prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I; b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine; c) il progetto soddisfa uno dei criteri seguenti: i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, attraverso l’interconnessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri; ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 1). 2.   Un progetto di interesse reciproco soddisfa i criteri generali seguenti: a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, e a quelli dei paesi terzi, in particolare non ostacolando la capacità di questi ultimi di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il loro consumo interno, e alla sostenibilità, anche, se del caso, tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto a livello di Unione, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi in seno all’Unione, anche in una prospettiva più a lungo termine; c) il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 2); d) per la parte ubicata sul territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1) e 3), del presente regolamento; e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese o dei paesi terzi coinvolti ed è dimostrata l’esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell’Unione, in particolare per assicurare: i) un mercato interno dell’energia che funzioni correttamente; ii) la sicurezza dell’approvvigionamento basata, tra l’altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà; iii) un sistema energetico, compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all’obiettivo della neutralità climatica in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 nonché il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; f) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell’, e si impegnano a rispettare una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell’Unione. Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto e deve disporre di un quadro giuridico adeguato basato su meccanismi di applicazione dall’efficacia dimostrata, per garantire che al progetto si applichino norme e garanzie che consentano di prevenire eventuali fughe di diossido di carbonio, e relative al clima, alla salute umana e agli ecosistemi per quanto concerne la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio, che siano almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell’Unione. 3.   I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche: a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione o la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e alla riduzione della limitazione dell’energia, ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall’isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema; ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema; b) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti: i) sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’efficienza e l’interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti; ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l’uso di interconnettori; iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all’innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori; iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; c) per i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici seguenti: i) prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento; ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di diossido di carbonio; iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un’infrastruttura comune e minimizzando l’onere e i rischi ambientali; d) per quanto riguarda i progetti nel settore dell’idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ponendo l’accento sull’idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio, e il progetto contribuisce in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all’emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno e garantendo l’interoperabilità dei sistemi connessi; ii) sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema; iii) concorrenza, anche garantendo l’accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio; e) per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti: i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento della diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, come anche dei carburanti sintetici di questa origine; ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio, flessibilità, o entrambe, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento; iii) realizzazione di servizi di flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici; f) per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di provenienza locale, come il biometano o l’idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno uno dei criteri specifici seguenti: i) sicurezza della rete e qualità dell’approvvigionamento attraverso il miglioramento dell’efficienza e dell’interoperabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all’iniezione di gas di varie qualità; ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti; iii) agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori energetici e settori e favorendo la modulazione dal lato della domanda. 4.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, i criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all’allegato IV, punti da 3) a 8). 5.   Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all’attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell’infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l’elenco regionale né l’elenco dell’Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all’allegato III, sezione 2, punto 16). Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione: a) all’urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento; b) alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti; c) alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell’ambito delle reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni; d) per i progetti proposti che sono, al momento della valutazione, progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza. Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non programmabile» nella zona di interesse di quegli utenti.
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