Art. 32
Abrogazione
In vigore dal 30 mag 2022
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal 23 giugno 2022. Il presente regolamento non comporta alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione (34), contenente il quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, come pure gli articoli da 2 a 10, gli , gli allegati da I a IV e l’allegato VI del regolamento (UE) n. 347/2013, rimangono in vigore e producono effetti per quanto riguarda i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, istituito a norma del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i progetti che erano inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e per i quali un fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dell’autorità competente mantengono i diritti e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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