Art. 31 · Periodo transitorio

Art. 31

Periodo transitorio

In vigore dal 30 mag 2022
Periodo transitorio 1.   Durante un periodo transitorio che ha termine il 31 dicembre 2029, gli attivi dedicati all’idrogeno convertiti a partire da impianti per il gas naturale che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), possono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano. 2.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i promotori del progetto cooperano strettamente nella progettazione e nell’attuazione del progetto al fine di garantire l’interoperabilità delle reti vicine. 3.   Il promotore del progetto fornisce una prova sufficiente, anche mediante contratti commerciali, per dimostrare in che modo, entro la fine del periodo transitorio, gli attivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo cesseranno di essere impianti per il gas naturale e diverranno impianti dedicati all’idrogeno, come indicato nell’allegato II, punto 3), e in che modo sarà reso possibile il maggiore impiego dell’idrogeno durante il periodo transitorio. Tale prova include una valutazione dell’offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto. Nel contesto del monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione dei progetti di interesse comune, l’Agenzia verifica la tempestiva transizione del progetto verso un impianto dedicato all’idrogeno di cui all’allegato II, punto 3). 4.   L’ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’ ha termine il 31 dicembre 2027.
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