Art. 30 · Disposizioni transitorie

Art. 30

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mag 2022
Disposizioni transitorie Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell’assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). Il capo III non si applica ai progetti di interesse comune che sono stati inseriti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni e per i quali un promotore di progetto ha presentato un fascicolo di domanda prima del 16 novembre 2013.
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