Art. 27 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

Art. 27

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

In vigore dal 30 mag 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2019/943 All’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione, quali le ipotesi sui prezzi del combustibile e del carbonio o l’installazione di sistemi di energia rinnovabile, sono pienamente coerenti con la valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell’.».
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